Obbligo della patente a punti nei cantieri edili

Dal 1° novembre 2024, non sarà consentito lavorare nei cantieri mobili o temporanei senza possedere la patente.

Chi Deve Possedere la Patente a Punti per il Settore Edile

Sono obbligati a detenere la patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come specificato nell’articolo 89, comma 1, lettera a), ad eccezione di coloro che si limitano a fornire beni o servizi di natura intellettuale.

I soggetti obbligati al possesso della patente includono:

  • Le imprese, che non devono necessariamente essere classificate come imprese edili, sia con sede in uno degli Stati Membri dell’UE che al di fuori di essa;
  • I lavoratori autonomi che svolgono attività fisica nei cantieri.

Sono invece esclusi da questo obbligo:

  • Coloro che effettuano semplici forniture o prestazioni intellettuali (come ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
  • Le imprese che possiedono l’attestazione di qualificazione SOA, con una classificazione pari o superiore alla III, ai sensi dell’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, a meno che non ci siano indicazioni diverse riguardo alla loro categoria di appartenenza.

Requisiti Necessari per Ottenere la Patente

Per ottenere la patente, è fondamentale soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  2. Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
  3. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido;
  4. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi, quando richiesto dalla normativa vigente;
  5. Certificazione di regolarità fiscale secondo l’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla legge;
  6. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, se previsto dalla normativa attuale.

È importante notare che non tutti i requisiti sono obbligatori per ogni categoria di soggetti interessati; si fa riferimento alla normativa vigente per le specifiche applicazioni.

Modalità di Rilascio della Patente

La patente a punti per i cantieri edili viene emessa in formato digitale attraverso il portale dell’ INL, utilizzando SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Attualmente, sono ancora in attesa le istruzioni tecniche per la presentazione della richiesta, che saranno fornite tramite un’apposita nota tecnica entro il 1° ottobre 2024, data a partire dalla quale sarà possibile inviare le domande.

Le seguenti figure possono presentare la domanda:

  • Il legale rappresentante dell’impresa;
  • Il lavoratore autonomo;
  • Un soggetto delegato con delega scritta, tra cui consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.

Contenuto della Patente per i Cantieri

La patente per i cantieri include le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • Dati anagrafici del richiedente;
  • Data di rilascio e numero della patente;
  • Punteggio assegnato al momento del rilascio;
  • Punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
  • Risultati di eventuali provvedimenti di sospensione della patente in seguito a infortuni che hanno causato la morte o l’inabilità permanente del lavoratore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
  • Risultati di eventuali provvedimenti definitivi, sia di natura amministrativa che giurisdizionale, che comportano la decurtazione dei crediti della patente, come stabilito dall’art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Revoca della Patente

La patente può essere revocata se viene accertata una dichiarazione non veritiera riguardo alla presenza di uno o più requisiti, durante un controllo successivo al rilascio. Dopo 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo possono presentare nuovamente richiesta per ottenere una nuova patente.

L’eventuale revoca della patente a punti è decisa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in base a un accertamento che evidenzi l’assenza di uno o più requisiti inizialmente dichiarati.

La sospensione della patente può verificarsi in seguito a:

  • Infortuni che causano la morte di uno o più lavoratori per “colpa grave” del datore di lavoro;
  • Infortuni che comportano una inabilità permanente di uno o più lavoratori, derivante da una grave negligenza del datore di lavoro.

Per “colpa grave” si intende una responsabilità che supera la semplice negligenza, caratterizzata da una violazione significativa dei doveri di diligenza, specificamente legati alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.